IL RETTORE

  Visto  il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1989,
istitutivo della scuola di specializzazione in psicologia clinica;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;
  Visto il decreto interministeriale dell'11 febbraio 1999;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche  dell'Universita'  degli  studi  di  Messina  relativa al
riordino della citata scuola di specializzazione;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 27 giugno 2000;

                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina e' integrato
come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  attuali  articoli da 570 a 576 incluso, dell'ordinamento degli
studi   relativi  alla  scuola  di  specializzazione  in  "Psicologia
clinica", sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con
il   conseguente   scorrimento   della   numerazione  degli  articoli
successivi.
          Scuola di specializzazione in psicologia clinica
                              Art. 570.
  E'  istituita  la  scuola di specializzazione in psicologia clinica
presso l'Universita' degli studi di Messina.
  La  scuola  ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere
interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito
individuale di gruppo e istituzionale.
  La  scuola  rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica
che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti
nell'albo  degli  psicologi  e  nell'albo  dei  medici  chirurghi dei
rispettivi ordini professionali.
                              Art. 571.
  La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
tirocinio   professionale  di  cui  quattrocento  ore  dedicate  alla
didattica teorica e seminariale e quattrocento ore al tirocinio.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 per
ciascun anno di corso per un totale di 32 specializzandi.
  E'  prevista  la possibilita' di utilizzare strutture e servizi non
universitari  ai fini del tirocinio professionale tramite rapporti di
convenzione come contemplato dalla legislazione vigente.
                              Art. 572.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
scuola  le  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  di scienze della
formazione dell'Universita' degli studi di Messina.
                              Art. 573.
  Sono  ammessi  alle  prove  per ottenere l'iscrizione i laureati in
psicologia o in medicina e chirurgia.
  I  candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della
lingua inglese.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
                              Art. 574.
  La  scuola  comprende  quattro  aree  di  insegnamento  e tirocinio
professionale:
    a) propedeutica;
    b) psicodiagnostica;
    c) psicoterapia individuale e di gruppo;
    d) interventi psicologici nelle istituzioni.
                       Area A - Propedeutica.
  Obiettivo:  per  raggiungere  un confronto integrato tra le diverse
prospettive  scientifiche che studiano il comportamento umano normale
e  patologico,  va  sviluppata  una  approfondita  conoscenza di base
relativa ai seguenti temi:
    psicologia  dello  sviluppo,  con riferimento all'intero ciclo di
vita  e  con  richiami  ai  concetti  fondamentali  della  psicologia
generale e della metodologia psicologica;
    psicologia  sociale,  con  particolare riferimento alla relazione
individuo-gruppo-ambiente,  alle  problematiche  familiari e a quelle
istituzionali;
    modelli  teorici  e  formativi della psicologia clinica, proposti
anche nella loro prospettiva storica;
    procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla
formazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati;
    fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici ed
endocrinologici dell'attivita' psichica normale e patologica;
    prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;
    categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.
  Settori:  M10A psicologia generale; M10B psicobiologia e psicologia
fisiologica;  M10C  metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A  psicologia  dello  sviluppo  e dell'educazione; M11B psicologia
sociale;    M11E   psicologia   clinica;   E06A   fisiologia   umana;
E07X farmacologia; F03X genetica medica; F11A psichiatria.
                     Area B - Psicodiagnostica.
  Obiettivo: Vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in
termini  psicodiagnostici  individui,  gruppi  e  situazioni  secondo
un'ottica  finalizzata  all'intervento  ed  in  relazione ai seguenti
settori:
    teorie e tecniche psicometriche;
    teorie e tecniche del colloquio clinico;
    teorie  e  tecniche di osservazione del comportamento infantile e
adulto;
    procedure  e  specificita'  della  ricerca  in  campo  clinico  e
sociale.
  Per  attuare  le modalita' psicodiagnostiche indicate e' necessario
che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:
    fenomeni  di  psicopatologici  nello  sviluppo,  in  un'ottica di
integrazione tra fattori genetici ed acquisiti;
    categorie  nosografiche di interesse psichiatrico con particolare
riferimento  alle  problematiche  di personalita' e di relazionalita'
interindividuale;
    prospettive e tecniche neuropsicologiche;
    prospettive e processi psicosomatici.
  Settori:  M10C  metodologie  e  tecniche della ricerca psicologica;
M11A  psicologia  dello  sviluppo  e dell'educazione; M11D psicologia
dinamica;   M11E   psicologia   clinica;   F11A   psichiatria;   F19B
neuropsichiatria infantile.
           Area C - Psicoterapia individuale e di gruppo.
  Obiettivo:  Va  acquisita  in  base alle conoscenze su significato,
procedure  e  finalita' della psicoterapia la competenza a operare su
singoli  soggetti  e/o  su  famiglie  o  gruppi, con pazienti in eta'
infantile,   adolescenziale,   adulta   e   senile,  con  trattamenti
psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.
  Vanno  perseguiti  presupposti e conoscenze culturali, in un'ottica
critica  di confronto, dei modelli teorici e formativi, nonche' delle
indicazioni  ed  eventuali  controindicazioni  riguardanti le singole
psicoterapie.  Va  inoltre  attuata  una  formazione psicoterapeutica
connessa ad uno specifico modello.
  Gli  specializzandi  vanno  addestrati ad operare in ambito clinico
con  gli  strumenti  idonei  ad  attivare  procedure  di verifica dei
risultati.
  Settori:  M11A  psicologia  dello  sviluppo e dell'educazione; M11D
psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria.
         Area D - Interventi psicologici nelle istituzioni.
  Obiettivo:  Va  acquisita la competenza a studiare e comprendere le
dinamiche  delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato
storico-sociale.  Va  sviluppata la capacita' a strutturare programmi
di  ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitativi,
educativo   assistenziali  o  giuridiche,  anche  in  riferimento  ai
problemi  della devianza giovanile ed adulta, delle tossicodipendenze
e della violenza.
  Settori:  M11A  psicologia  dello  sviluppo e dell'educazione; M11B
psicologia  sociale;  M11C  psicologia  del  lavoro e applicata; M11D
psicologia  dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria; F19B
neuropsichiatria  infantile;  F22A  igiene generale e applicata; F22B
medicina legale; Q05G sociologia della devianza.
                              Art. 575.
  Il  consiglio  della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione
del  corso  di  specializzazione  e  il  relativo  piano di studi nei
diversi   anni   e  nelle  strutture  universitarie  e  convenzionate
delineando:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di tirocinio;
    b) la   suddivisione   nei   periodi   temporali   dell'attivita'
didattica,  teorica  e seminariale, di quella di tirocinio e le forme
di tutorato e di supervisione.
  Il  piano  di  studi  e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
disciplinari riportati nell'art. 574.
  L'organizzazione   del  processo  di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nell'art. 574.
                              Art. 576.
  All'inizio  di  ciascun  anno  di  corso  il consiglio della scuola
programma  le  attivita'  didattiche,  teoriche  e  seminariali  e le
specifiche attivita' relative al tirocinio. Per tutta la durata della
scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da
tutori   designati   annualmente   dalla   scuola.   L'attivita'   di
supervisione  deve promuovere una formazione personale finalizzata al
conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione
interpersonale e specificamente psicoterapeutica.
  Il   tirocinio  e'  svolto  nelle  strutture  universitarie,  nelle
strutture  eventualmente  convenzionate,  ospedaliere  e  dei servizi
territoriali.
  Lo  svolgimento dell'attivita' di tirocinio, e l'esito positivo del
medesimo   sono  attestati  dai  docenti  ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita' didattica.
                              Art. 577.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo   dell'attivita'   svolta  e  dei  progressi  compiuti  per
sostenere gli esami annuali e finali.
  Per  essere  ammesso  a  sostenere  l'esame di diploma, consistente
nella  presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente
con  i  fini della scuola, lo specializzando, oltre ad avere superato
tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:
    a) avere effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno 50 casi di
varia  eta'  e  di  differente  patologia  sotto  il  controllo di un
supervisore;
    b) avere   eseguito   la  valutazione  di  almeno  50  protocolli
elaborati   con  l'applicazione  di  test  di  livello,  di  test  di
personalita', di scale di valutazione;
    c) avere  effettuato  almeno 50, tra primi colloqui e valutazioni
attraverso counseling;
    d) avere  partecipato  attivamente alla discussione di almeno 100
casi clinici;
    e) essersi  impegnato  in  almeno 4 trattamenti psicoterapeutici,
sotto il controllo di un supervisore;
    f) aver  partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una
ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;
    g) avere partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una
ricerca sulla verifica dei risultati delle psicoterapie.
                              Art. 578.
  Per  quanto  non  disciplinato  nel  presente  ordinamento  vale la
normativa generale per le scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Messina 30 agosto 2000
                                              p. Il rettore: Ferlazzo